Categorie: Serie C

Giudice Sportivo, tutti i verdetti di Serie C

<p><strong>Conclusasi la 16esima giornata di Serie C&comma; il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti in vista del prossimo turno di campionato&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Sono arrivate le decisioni del <strong>Giudice Sportivo<&sol;strong> dopo la conclusione della 16esima giornata di <em>Serie C<&sol;em> e in vista della prossima giornata&comma; che saranno validi per la 17esima giornata e per tutte quelle a seguire&period;<&sol;p>&NewLine;<h2>Giudice Sportivo&comma; le sentenze per la Serie C<&sol;h2>&NewLine;<p>Di seguito il <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;lega-pro&period;com&sol;com&sol;2425-67DIV&period;pdf">comunicato ufficiale<&sol;a> del <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;serie-a&sol;giudice-sportivo-tutti-i-verdetti-di-serie-a">Giudice Sportivo<&sol;a>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Il Giudice Sportivo Dott&period; <strong>Stefano Palazzi<&sol;strong>&comma; assistito da <strong>Irene Papi<&sol;strong> e dal Rappresentante dell&&num;8217&semi;A&period;I&period;A&period; Sig&period; <strong>Marco Ravaglioli<&sol;strong>&comma; nelle sedute del 25 e 26 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>GARE DEL 22&comma; 23&comma; 24 e 25 NOVEMBRE 2024<br &sol;>&NewLine;PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>SOCIETA&&num;8217&semi;<br &sol;>&NewLine;<em>AMMENDA<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;€ 3&period;000&comma;00 RIMINI<br &sol;>&NewLine;A&rpar; per avere alcuni dei suoi sostenitori &lpar;80&percnt;&rpar; presenti nel Settore Curva Est Locale&comma; intonato&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; dal 19° al 22° minuto della gara&comma; un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine&comma; e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci volte&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; per avere&comma; alcuni dei suoi sostenitori &lpar;circa 12&rpar;&comma; posizionati nel Settore Curva Est Locale Distinti&comma; intonato&comma; dal 1° al 2° minuto del primo tempo&comma; un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto&comma; coro che&comma; in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179&sol;CGF &lpar;2013&sol;2014&rpar;&comma; emanata su ricorso del Frosinone Calcio&comma; deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto&comma; che&comma; direttamente o indirettamente&comma; ha comportato offesa&comma; denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale&comma; ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante&comma; con riferimento al quale farebbe&comma; comunque&comma; difetto il requisito della dimensione&semi;<br &sol;>&NewLine;B&rpar; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; posizionati nel Settore Curva Est&comma; integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’avere lanciato&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; al 39° minuto del primo tempo&comma; un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco&comma; provocando il danneggiamento della pista di atletica&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; al 40° minuto del secondo tempo&comma; una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul terreno di gioco&comma; senza conseguenze&semi;<br &sol;>&NewLine;3&period; durante la gara&comma; cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco&comma; senza conseguenze&period;<br &sol;>&NewLine;€ 2&period;000&comma;00 VIS PESARO<br &sol;>&NewLine;A&rpar; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’aver&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; lanciato&comma; durante la gara&comma; due bicchieri di plastica contenenti liquido&comma; nel recinto di gioco&comma; senza conseguenze&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti&semi;<br &sol;>&NewLine;B&rpar; per avere i suoi sostenitori &lpar;circa 100&rpar; rimasti all’interno dello stadio&comma; al termine della gara&comma; intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto&comma; coro che&comma; in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179&sol;CGF &lpar;2013&sol;2014&rpar;&comma; emanata su ricorso del Frosinone Calcio&comma; deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto&comma; che&comma; direttamente o indirettamente&comma; ha comportato offesa&comma; denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale&comma; ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante&semi;<br &sol;>&NewLine;C&rpar; per avere i suoi sostenitori&comma; posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti&comma; al 29° minuto del primo tempo&comma; esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di tifosi di altra società&period;<br &sol;>&NewLine;€ 2&period;000&comma;00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; posizionati nel Settore Distinti&comma; integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti&comma; in particolare&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; nell’aver un suo sostenitore&comma; posizionato nel Settore Distinti lanciato&comma; al termine della gara&comma; sul terreno di gioco una bottiglietta piena d’acqua verso la parte superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla&comma; venendo colpito sul polpaccio destro&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; nell’aver indirizzato altri suoi sostenitori uno sputo verso i calciatori avversari mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi&comma; senza attingerli&period;<br &sol;>&NewLine;€ 2&period;000&comma;00 TRIESTINA<br &sol;>&NewLine;A&rpar; per avere&comma; alcuni dei suoi sostenitori &lpar;circa il 65&percnt;&rpar;&comma; presenti nel Settore Curva Furlan&comma; intonato&comma; al 25° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo&comma; un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato&semi;<br &sol;>&NewLine;B&rpar; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; posizionati nel Settore Curva Furlan&comma; integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; nell’aver lanciato&comma; al 45° minuto del secondo tempo&comma; mentre un calciatore della propria squadra si apprestava a battere un calcio d’angolo&comma; due bottigliette d’acqua sul terreno di gioco&comma; nei pressi della porta&comma; senza conseguenze&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; nell’aver un suo sostenitore&comma; posizionato nel Settore Curva Furlan&comma; al 39° minuto del secondo tempo&comma; subito dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria&comma; scavalcato la recinzione e&comma; dopo aver percorso circa dodici metri&comma; arrivato nei pressi del dischetto di rigore&comma; poneva in essere un gesto osceno nei confronti delle squadre che erano posizionate nell’altra metà del campo e verso i componenti delle panchine&period;<br &sol;>&NewLine;€ 1&period;500&comma;00 ACR MESSINA per avere tre dei suoi sostenitori&comma; posizionati in Curva Sud&comma; in corrispondenza del tunnel che conduce agli spogliatoi&comma; al termine della gara&comma; mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi&comma; indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo&period;<br &sol;>&NewLine;€ 1&period;500&comma;00 AVELLINO per l’indebita presenza sul terreno di gioco&comma; al 37° minuto del secondo tempo&comma; di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società il quale si avvicinava alla panchina avversaria così determinando un clima di tensione e costringendo l’Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto&semi; al termine della gara&comma; il medesimo soggetto reiterava il proprio comportamento avvicinandosi ai tesserati avversari creando nuovamente un clima di tensione&period;<br &sol;>&NewLine;€ 1&period;500&comma;00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’aver&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; lanciato&comma; al 43° minuto del primo tempo&comma; a gioco fermo&comma; un accendino in direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo sfiorandolo&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est&period;<br &sol;>&NewLine;€ 900&comma;00 AREZZO<br &sol;>&NewLine;A&rpar; per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti&comma; non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo&semi;<br &sol;>&NewLine;B&rpar; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; posizionati nel Settore Curva Sud&comma; integranti<br &sol;>&NewLine;pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’avere&colon;<br &sol;>&NewLine;1&period; lanciato&comma; prima dell’inizio della gara&comma; un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco&comma; senza conseguenze&semi;<br &sol;>&NewLine;2&period; danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato&period;<br &sol;>&NewLine;€ 900&comma;00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’avere lanciato&comma; al 19° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo&comma; due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco &lpar;pista di atletica&rpar;&comma; senza conseguenze&period;<br &sol;>&NewLine;€ 600&comma;00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori&comma; integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’avere lanciato&comma; all’8° minuto del secondo tempo&comma; un fumogeno nel recinto di gioco&comma; e al 10° minuto del secondo tempo&comma; un petardo di lieve entità nel recinto di gioco&comma; senza conseguenze&period;<br &sol;>&NewLine;€ 500&comma;00 ALBINOLEFFE fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri e porte&comma; alcune della quali configurano propaganda ideologica non consentita&period;<br &sol;>&NewLine;€ 500&comma;00 GUBBIO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti&comma; non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo&period;<br &sol;>&NewLine;€ 400&comma;00 PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica&comma; consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Ospiti Tribuna 3 e parti dei servizi igienici loro riservati&period;<br &sol;>&NewLine;€ 300&comma;00 ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti&comma; non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo&period;<br &sol;>&NewLine;€ 300&comma;00AUDACE CERIGNOLA per avere i propri sostenitori&comma; posizionati nel Settore Curva Sud&comma; al 10° minuto del primo tempo&comma; esposto uno striscione contenente frasi oltraggiose nei confronti delle Istituzioni dello Stato&period;<br &sol;>&NewLine;€ 200&comma;00 GIUGLIANO per avere&comma; alcuni dei propri tesserati&comma; al 48° minuto del secondo tempo&comma; subito dopo la segnatura della rete del pareggio da parte della propria squadra&comma; tenuto un comportamento non corretto&comma; in quanto&comma; nell’esultare sotto la Tribuna Centrale&comma; danneggiavano due cartelloni pubblicitari &lpar;r&period; c&period;c&period; documentazione fotografica&comma; obbligo di risarcimento danni se richiesto&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;€ 200&comma;00 TARANTO per avere alcuni dei suoi sostenitori &lpar;70&percnt;&rpar; presenti nel Settore Curva Nord&comma; intonato&comma; al 16° minuto del primo tempo&comma; un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine&comma; ripetuto per tre volte&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>DIRIGENTI ESPULSI<br &sol;>&NewLine;<em>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA&&num;8217&semi; IN SENO ALLA F&period;I&period;G&period;C&period;&comma; A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA&&num;8217&semi; NELL&&num;8217&semi;AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 26 DICEMBRE 2024 ED € 500&comma;00 DI AMMENDA<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;FAGGIANO DANIELE &lpar;CATANIA&rpar;<br &sol;>&NewLine;A&rpar; per avere&comma; al 46° minuto del primo tempo&comma; tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto&comma; durante una mass confrontation&comma; abbandonava l’aera tecnica e protestava nei confronti dell’Arbitro così provocando la reazione dei tesserati avversari e in particolare del SIG&period; MOSCARITOLO&semi;<br &sol;>&NewLine;B&rpar; per avere reiterato il comportamento nei confronti del SIG&period; MOSCARITOLO in quanto&comma; dopo la notifica del provvedimento di espulsione&comma; mentre abbandonava il terreno di gioco&comma; proferiva frasi minacciose nei confronti dello stesso&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>DIRIGENTI NON ESPULSI<br &sol;>&NewLine;<em>INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA&&num;8217&semi; IN SENO ALLA F&period;I&period;G&period;C&period;&comma; A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA&&num;8217&semi; NELL&&num;8217&semi;AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED EURO 500&comma;00 DI AMMENDA<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;ANTONINI VALERIO &lpar;TRAPANI&rpar; per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione &lpar;C&period;U&period; n&period; 64&sol;DIV del 19&period;11&period;2024&rpar;&comma; in violazione delle disposizioni di cui all’art&period; 19 C&period;G&period;S&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>ALLENATORI ESPULSI<br &sol;>&NewLine;<em>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500&comma;00 DI AMMENDA<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;CASARETTO GIAN MARCO &lpar;SESTRI LEVANTE&rpar; per avere&comma; al 46° minuto del primo tempo&comma; tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per contestarne l’operato&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em><strong>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA<&sol;strong><&sol;em><br &sol;>&NewLine;BONGIORNI MASSIMILIANO &lpar;LECCO&rpar; per avere&comma; al 16° minuto del primo tempo&comma; tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione uscendo dall’area tecnica con il braccio proteso in avanti&period;<br &sol;>&NewLine;CONTINI MATTEO &lpar;LEGNAGO SALUS&rpar; per avere&comma; al 49° minuto del secondo tempo&comma; tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale&comma; in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne l’operato&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>CALCIATORI ESPULSI<br &sol;>&NewLine;<em>SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;MASTROIANNI FERDINANDO &lpar;LATINA&rpar; per avere&comma; al 19° minuto del secondo tempo&comma; tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario&comma; in quanto&comma; con il pallone non a distanza di gioco&comma; lo colpiva con una gomitata al mento&comma; senza provocargli conseguenze&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em><strong>SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE<&sol;strong><&sol;em><br &sol;>&NewLine;IACCARINO GENNARO &lpar;GUBBIO&rpar; per avere&comma; al 36° minuto del secondo tempo&comma; tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario&comma; in quanto&comma; a gioco fermo&comma; si avvicinava a quest’ultimo correndo e colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità&period;<br &sol;>&NewLine;DI SANTO FRANCESCO &lpar;TRENTO&rpar; per avere&comma; al 26° minuto del secondo tempo&comma; tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto&comma; dopo aver subito un fallo&comma; subito dopo il fischio da parte dell’Arbitro&comma; reagiva colpendo l’avversario con un calcio alla tibia sferrato senza particolare forza e senza conseguenze a carico di questi&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em><strong>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA<&sol;strong><&sol;em><br &sol;>&NewLine;PLIZZARI ALESSANDRO &lpar;PESCARA&rpar; per avere&comma; al 23° minuto del secondo tempo&comma; tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em><strong>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE<&sol;strong><&sol;em><br &sol;>&NewLine;VITALE GAETANO &lpar;CAVESE&rpar;<br &sol;>&NewLine;CORSINELLI FRANCESCO &lpar;GUBBIO&rpar;<br &sol;>&NewLine;ZAMPARO LUCA &lpar;L&period;R&period; VICENZA&rpar;<br &sol;>&NewLine;KRITTA MARWANE &lpar;LECCO&rpar;<br &sol;>&NewLine;RUGGERI GIACOMO &lpar;LEGNAGO SALUS&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>CALCIATORI NON ESPULSI<br &sol;>&NewLine;<em>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA&&num;8217&semi; IN AMMONIZIONE &lpar;V INFR&rpar;<&sol;em><&sol;strong><br &sol;>&NewLine;COCCIA LORENZO &lpar;AREZZO&rpar;<br &sol;>&NewLine;EKLU SHAKA MAWULI &lpar;AREZZO&rpar;<br &sol;>&NewLine;PALMIERO LUCA &lpar;AVELLINO&rpar;<br &sol;>&NewLine;ROSSINI MATTEO &lpar;CARPI&rpar;<br &sol;>&NewLine;PAGLINO STEFANO &lpar;CASERTANA&rpar;<br &sol;>&NewLine;BALESTRERO DAVIDE &lpar;FERALPISALO&&num;8217&semi;&rpar;<br &sol;>&NewLine;GIUNTI GIOVANNI &lpar;PERUGIA&rpar;<br &sol;>&NewLine;BROSCO RICCARDO &lpar;PESCARA&rpar;<br &sol;>&NewLine;BENEDETTI AMEDEO &lpar;TRAPANI&rpar;<br &sol;>&NewLine;GIANNOTTI PASQUALE &lpar;TRENTO&rpar;<br &sol;>&NewLine;DI MARIO STEFANO &lpar;VIRTUS ENTELLA&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"aligncenter wp-image-341520 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2024&sol;04&sol;serie&lowbar;c&lowbar;lega&lowbar;pro&lowbar;pallone&lowbar;logo&period;jpg" alt&equals;"Giudice Sportivo" width&equals;"1000" height&equals;"600" &sol;><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"wp-block-wptelegram-widget-join-channel aligncenter">&NewLine;&Tab;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;t&period;me&sol;calciostyle" class&equals;"components-button join-link is-large has-text has-icon" target&equals;"&lowbar;self" rel&equals;"noopener noreferrer">&NewLine;&Tab;&Tab;<svg width&equals;"19px" height&equals;"16px" viewBox&equals;"0 0 19 16" role&equals;"img" aria-hidden&equals;"true" focusable&equals;"false">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<g>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<path d&equals;"M0&period;465&comma;6&period;638 L17&period;511&comma;0&period;073 C18&period;078&comma;-0&period;145 18&period;714&comma;0&period;137 18&period;932&comma;0&period;704 C19&period;009&comma;0&period;903 19&period;026&comma;1&period;121 18&period;981&comma;1&period;33 L16&period;042&comma;15&period;001 C15&period;896&comma;15&period;679 15&period;228&comma;16&period;111 14&period;549&comma;15&period;965 C14&period;375&comma;15&period;928 14&period;211&comma;15&period;854 14&period;068&comma;15&period;748 L8&period;223&comma;11&period;443 C7&period;874&comma;11&period;185 7&period;799&comma;10&period;694 8&period;057&comma;10&period;345 C8&period;082&comma;10&period;311 8&period;109&comma;10&period;279 8&period;139&comma;10&period;249 L14&period;191&comma;4&period;322 C14&period;315&comma;4&period;201 14&period;317&comma;4&period;002 14&period;195&comma;3&period;878 C14&period;091&comma;3&period;771 13&period;926&comma;3&period;753 13&period;8&comma;3&period;834 L5&period;602&comma;9&period;138 C5&period;112&comma;9&period;456 4&period;502&comma;9&period;528 3&period;952&comma;9&period;333 L0&period;486&comma;8&period;112 C0&period;077&comma;7&period;967 -0&period;138&comma;7&period;519 0&period;007&comma;7&period;11 C0&period;083&comma;6&period;893 0&period;25&comma;6&period;721 0&period;465&comma;6&period;638 Z" ><&sol;path>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;g>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;svg>&NewLine;&Tab;&Tab;Seguici su Telegram&excl;&Tab;<&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;

Aggiornato al 26/11/2024 17:46

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Pubblicato da
Marco Palleschi Terzoli

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