Categorie: Serie A

Torino-Fiorentina: la sentenza del Tar

<p><strong>Il Tar della regione del Piemonte ha accolto il ricorso della <&sol;strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;legaseriea&period;it&sol;it">Lega Serie A <&sol;a><strong>contro la decisione dell&&num;8217&semi;Asl di Torino&colon; la partita di campionato Torino-Fiorentina si giocherà dunque regolarmente&period; Adesso bisogna solo capire se si giocherà lunedì 11 alle ore 18&colon;30&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-medium wp-image-166796" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;10&sol;Fiorentina-300x198&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"300" height&equals;"198" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<h2>Il comunicato ufficiale del Tar&colon;<&sol;h2>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Il <strong>Tar del Piemonte<&sol;strong> ha accolto il ricorso della <strong>Lega Calcio<&sol;strong> contro la decisione dell&&num;8217&semi;Asl di Torino&comma; la gara fra i granata di Juric e la Fiorentina si giocherà&comma; resta da capire se domani come da programma o nella giornata di lunedì&period; Di seguito il comunicato del Tar&colon; Il Presidente ff ha pronunciato il presente sul ricorso numero di registro generale 16 del 2022&comma; proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie A&comma; rappresentata e difesa dagli avvocati <strong>Giuseppe Morbidelli<&sol;strong>&comma; <strong>Duccio Maria Traina<&sol;strong>&comma; <strong>Alberto Caretti<&sol;strong>&comma; con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Contro Azienda Sanitaria Locale Città di Torino&comma; non costituita in giudizio&semi; nei confronti Torino F&period;C&period;&comma; non costituito in giudizio&semi; per l&&num;8217&semi;annullamento previa sospensione dell&&num;8217&semi;efficacia&comma; del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino del 5 gennaio 2021 prot&period; n&period; 0004761&comma; nella parte in cui dispone di &OpenCurlyDoubleQuote;imporre un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del <strong>Torino F&period;C<&sol;strong>&period;&comma; fin qui risultato negativo&comma; con divieto assoluto di allontanamento del domicilio&comma; per un periodo di almeno 5 giorni”&semi; Visti il ricorso e i relativi allegati&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente&comma; ai sensi dell’art&period; 56 cod&period; proc&period; amm&period;&semi; Premesso&comma; in fatto&colon; che&comma; con il provvedimento in epigrafe&comma; il Dipartimento di Prevenzione della <strong>A&period;S&period;L&period; di Torino<&sol;strong>&comma; accertato che nel &OpenCurlyDoubleQuote;Gruppo Squadra” del Torino F&period;C&period; si sono verificati 8 casi di positività al <strong>COVID-19<&sol;strong>&comma; ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo&comma; prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e&comma; al contempo&comma; il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici &lpar;vaccinati e non vaccinati&rpar;&semi; che&comma; per effetto del provvedimento impugnato&comma; dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ha comunicato alla <strong>Lega Calcio<&sol;strong> l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022&semi; Ritenuto&comma; in diritto&colon; che l’ordinanza della A&period;S&period;L&period; appare&comma; ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica&comma; illegittima per violazione dell’art&period; 2 del d&period;l&period; 30 dicembre 2021 n&period; 229&comma; nonché della &lpar;vigente&rpar; circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020&semi; che l’art&period; 2 del d&period;l&period; n&period; 229 del 2021&comma; al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative&comma; ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che&comma; nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo&comma; hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al <strong>COVID-19<&sol;strong>&&num;8220&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ai detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2&comma; fino al d&excl;ecimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19&comma; e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e&comma; se ancora sintomatici&comma; al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;La norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge&semi; che&comma; con circolare del<strong> Ministero della Salute<&sol;strong> del 30 dicembre 2021&comma; è stato altresì chiarito che&comma; per i soggetti non vaccinati&comma; o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario&comma; o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni&comma; rimane inalterata l’attuale misura della quarantena&comma; prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Che viceversa&comma; per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass&comma; se asintomatici&comma; la quarantena ha durata di 5 giorni&comma; purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo&semi;che&comma; con la richiamata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 &lpar;tuttora vigente&rpar;&comma; si è stabilito&comma; con specifico riferimento alle attività sportive&comma; che&comma; nel caso di quarantena dell’intero &OpenCurlyDoubleQuote;Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso&comma; l’intero gruppo possa essere posto &OpenCurlyDoubleQuote;in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici&comma; previa effettuazione di test nel giorno della gara&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Che la<strong> A&period;S&period;L&period; di Torino<&sol;strong>&comma; con il provvedimento qui impugnato&comma; ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022&comma; periodo in cui sono programmate due giornate di campionato&comma; non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena&comma; ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art&period; 2 del d&period;l&period; n&period; 229 del 2021&comma; non consentendo alla squadra del Torino F&period;C&period; di &OpenCurlyDoubleQuote;mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando&comma; di fatto&comma; l’attività agonistica nel periodo considerato&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Ritenuto&comma; ai fini cautelari&comma; che il provvedimento della <strong>A&period;S&period;L&period; di Torino<&sol;strong> determina un pregiudizio grave ed immediato&comma; collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022&comma; rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale&semi; P&period;Q&period;M&period; Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino del 5 gennaio 2021 prot&period; n&period; 0004761&period; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2022&period; Il presente decreto sarà eseguito dall&&num;8217&semi;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti&period; Così deciso in Torino il giorno 8 gennaio 2022&&num;8243&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE&colon; <&sol;strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;calciomercato&sol;esclusiva-cs-pioli-convince-milenkovic&period;html">https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;calciomercato&sol;esclusiva-cs-pioli-convince-milenkovic&period;html<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>https&colon;&sol;&sol;www&period;calciostyle&period;it&sol;calciomercato&sol;esclusiva-cs-pioli-convince-milenkovic&period;html<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"wp-block-wptelegram-widget-join-channel aligncenter">&NewLine;&Tab;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;t&period;me&sol;calciostyle" class&equals;"components-button join-link is-large has-text has-icon" target&equals;"&lowbar;self" rel&equals;"noopener noreferrer">&NewLine;&Tab;&Tab;<svg width&equals;"19px" height&equals;"16px" viewBox&equals;"0 0 19 16" role&equals;"img" aria-hidden&equals;"true" focusable&equals;"false">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<g>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<path d&equals;"M0&period;465&comma;6&period;638 L17&period;511&comma;0&period;073 C18&period;078&comma;-0&period;145 18&period;714&comma;0&period;137 18&period;932&comma;0&period;704 C19&period;009&comma;0&period;903 19&period;026&comma;1&period;121 18&period;981&comma;1&period;33 L16&period;042&comma;15&period;001 C15&period;896&comma;15&period;679 15&period;228&comma;16&period;111 14&period;549&comma;15&period;965 C14&period;375&comma;15&period;928 14&period;211&comma;15&period;854 14&period;068&comma;15&period;748 L8&period;223&comma;11&period;443 C7&period;874&comma;11&period;185 7&period;799&comma;10&period;694 8&period;057&comma;10&period;345 C8&period;082&comma;10&period;311 8&period;109&comma;10&period;279 8&period;139&comma;10&period;249 L14&period;191&comma;4&period;322 C14&period;315&comma;4&period;201 14&period;317&comma;4&period;002 14&period;195&comma;3&period;878 C14&period;091&comma;3&period;771 13&period;926&comma;3&period;753 13&period;8&comma;3&period;834 L5&period;602&comma;9&period;138 C5&period;112&comma;9&period;456 4&period;502&comma;9&period;528 3&period;952&comma;9&period;333 L0&period;486&comma;8&period;112 C0&period;077&comma;7&period;967 -0&period;138&comma;7&period;519 0&period;007&comma;7&period;11 C0&period;083&comma;6&period;893 0&period;25&comma;6&period;721 0&period;465&comma;6&period;638 Z" ><&sol;path>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;g>&NewLine;&Tab;&Tab;<&sol;svg>&NewLine;&Tab;&Tab;Seguici su Telegram&excl;&Tab;<&sol;a>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;

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Pubblicato da
Chiara Cianferoni

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